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Finanziaria 2010


 

 

AS 1790.B (AC 2936.A)

 

FINANZIARIA 2010

 

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Con la sua II Finanziaria, Il Governo Berlusconi IV intende continuare ad essere efficace stimolo di crescita economica e sociale del Paese mantenendo una strategia politica di rigore in termini di utilizzo ottimale delle risorse economiche e finanziarie al fine di procedere con successo, garantendo la stabilità dei conti pubblici, nell’oramai avvitata riforma del sistema-Italia.

 

Molte delle norme introdotte dalla Finanziaria 2010 fanno riferimento a disposizioni approvate nel corso della presente Legislatura, concernenti la competitività, le agevolazioni, lo sviluppo delle imprese ed il sostegno a quelle in crisi, la ricostruzione del tessuto economico di territori colpiti da calamità naturali, il disagio abitativo, le infrastrutture, il sistema creditizio, il contrasto alla criminalità, l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e delle strutture pubbliche.

 

Come si potrà comprendere dalla lettura del provvedimento il Governo interviene sostanzialmente su due macroaree:

 

  • Sociale: con disposizioni a favore dei pensionati, dei lavoratori, dell’occupazione, delle fasce deboli della popolazione, dei giovani, della sicurezza dei territori e dei centri urbani, del sistema sanitario per garantire una migliore assistenza;
  • Sviluppo: sistematizzando e facendo convergere le risorse economiche disponibili in Fondi  già istituiti con legge ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di avere un’unica “banca centrale” finalizzata ad allocare coscientemente risorse ovunque sia necessario ed opportuno, scelta di indirizzo che permette di evitare una loro possibile dispersione e frammentazione e di garantire una puntuale verifica e controllo della situazione in essere; modernizzando ed ottimizzando le Pubbliche Amministrazioni, le loro strutture, ed il personale in forza, anche attraverso un ridimensionamento degli Enti Locali e dei trasferimenti Statali; garantendo la legalità e sottraendo beni illecitamente accumulati e renderli risorse economiche aggiuntive per il Paese; migliorando, potenziando, costruendo un sistema stabile viario e ferroviario, essenziale per una crescita armonica ed omogenea del Paese.

 

Il Governo intende favorire la crescita del Paese senza aumentare la pressione fiscale, nella consapevolezza che è possibile evitarla non togliendo arbitrariamente risorse ma razionalizzando il loro utilizzo, sopprimendo il superfluo, le duplicazioni, procedendo con verifiche e controlli che evitino abusi e frodi, sollecitando il risanamento delle situazioni in crisi con piani/programmi di rientro, e producendo iniziative volte a fare cassa, come nel caso di utilizzo dei beni confiscati alla mafia, o il rientro di beni patrimoniali detenuti fuori Italia.

 

 

Il Governo sollecita inoltre le imprese a sentirsi parte di questo necessario processo di riforma e di rinnovamento del Paese e di investire nel capitale umano Italiano, ad inserirsi con maggiore incisività nei mercati internazionali senza delocalizzarsi ma puntando ad essere leader di prodotti di qualità – industriali, agricoli – in quanto il marchio made in Italy è premiante. Con le imprese il Governo è anche pronto, per garantire la sicurezza sociale, a non far venire meno gli interventi di cassa integrazione.

Il testo della Legge Finanziaria 2010, licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera il 7 dicembre 2009 (due articoli e 253 cc e n. 1 Elenco (importi per gli interventi elencati all'art. 2, c. 250: è stato soppresso l'art. 3, i cui contenuti sono confluiti nell'art. 2), ha modificato ed integrato quanto approvato dal Senato.

La fiducia è stata posta dal Governo per evitare che la Legge Finanziaria 2010, il cui solco è stato tracciato dal Documento di Programmazione Economico Finanziario, confermato dalla Nota di aggiornamento, potesse essere soggetta a forti cambiamenti, cioè a tentativi di introdurre disposizioni che, sebbene finalizzate a migliorare determinate situazioni,  risultassero essenzialmente degli interventi di settore afferenti a specifiche aree territoriali: cioè il Governo ha ritenuto di dover confermare il principio che la manovra Finanziaria debba essere tesa ad offrire risposte efficaci a situazioni che investono l'intero Paese, o che, quando hanno valenza territoriale, necessitano di una pronta soluzione da parte del Governo in quanto le Regioni e gli Enti Locali interessati non sono in grado di agire con la stessa forza dell'Amministrazione centrale: è il caso, ad esempio, delle crisi occupazionali derivanti dalle ristrutturazioni aziendali.

Tra le disposizioni previste:

·        Sistema pensionistico: 836,97 mln. di euro alla gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni; 2,72 mln. di euro alla gestione speciale minatori;63,06 mln. di euro alla gestione ENPALS;

·        Riduzione della pressione fiscale: qualora si registrassero nel 2010 delle maggiori disponibilità di finanza pubblica  rispetto alle previsioni del DPEF, queste sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati;

·        Determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori agricoli a tempo determinato: si offre l’interpretazione autentica della norma;

·        Università statali e centri di ricerca pubblici: proroga delle disposizioni vigenti in materia di crescita annuale fabbisogno finanziario periodo 2010-2012; 3% per le Università e 4% per gli Enti;

·        Patrimonio edilizio: proroga della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero;

·        Contratti pubblico impiego: 3,4 mld. nel 2010-2012 per i contratti del pubblico impiego (1,8 miliardi circa per gli statali e 1,6 mld. per i non statali), ma la maggior parte è destinata a coprire l'indennità di vacanza contrattuale. Per i dipendenti dello Stato, quindi, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in: 215 mln. per il 2010, 370 mln. per il 2011 e 585 mln. a decorrere dal 2012;

·        Miglioramenti economici (anche Forze Armate e di Polizia). cc. 14-15 - Nella somma complessiva destinata ai dipendenti pubblici ci sono anche le risorse destinate ai miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, che ammontano a rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, che ammontano a 135 milioni per il 2010, 201 milioni per il 2011 e  307 milioni a decorrere dal 2012. Viene però prevista una specifica destinazione Rispettivamente di 79, 135 e 214 mln. per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia;

·        Rinnovi contrattuali: per i dipendenti di Enti e Amministrazioni diversi dall'Amministrazione Statale (ad esempio Regioni ed EELL), gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono posti a carico dei rispettivi bilanci.  Le risorse previste per questo comparto - secondo il Ministro della Funzione pubblica, sono pari a circa 1,6 mld. di euro.

·        Servizio Sanitario Nazionale. Per gli Enti del SSN è previsto l'obbligo di accantonamento in bilancio delle somme necessarie agli oneri del rinnovo dei contratti e degli accordi collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato;

·        Razionalizzazione delle spese. Oltre alle risorse indicate nella manovra, le Amministrazioni potranno usare i risparmi ottenuti dalla razionalizzazione delle spese di personale. E’ escluso il comparto scuola cui si applica la specifica disciplina di settore.I fondi aggiuntivi confluiscono in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia, per essere destinate, su proposta del Ministro della Funzione pubblica, a migliorare il trattamento economico dei dipendenti pubblici. Le risorse aggiuntive risultanti da una razionalizzazione delle spese servirà per coprire alcune spese;

·        Ulteriori risorse per rinnovi contrattuali: si stabilisce che all'individuazione delle ulteriori risorse per i rinnovi 2010-2012 dei contratti dei dipendenti pubblici si provvederà al termine della fase di ridefinizione dell'assetto contrattuale delle Pubbliche amministrazioni dopo la riforma del sistema contrattuale;

·        Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche: documento unico di regolarità contributiva (DURC);

·        Tavolo paritetico MEF e Regione Friuli-Venezia Giulia per determinare l'ammontare da dare alla Regione a seguito della sentenza n. 74/2009 della Corte Costituzionale. In attesa della determinazione, è assegnato alla Regione un acconto di 200 mln. di euro;

·        Enti Locali: proroga dei contributi agli Enti Locali, con diminuzione degli importi;

·        Collegi Universitari: contributo di 3 mln. di euro per il 2010;

·        Vittime del dovere: le vittime del dovere e i loro superstiti che siano stati parti in causa in un procedimento dipendente da atti di terrorismo/stragi, sono esenti dal pagare l'imposta di registro e di ogni altra imposta;

·        Difesa Servizi SpA: costituita con 1 mln. di euro, per 1. l'acquisizione di beni mobili e servizi e lo svolgimento di attività non strettamente operative dell'Amministrazione della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri; 2. far sì che mezzi e materiali acquisiti possano essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro o l'Ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalità straniere; 3. le attività di valorizzazione e gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militarli da realizzare anche attraverso accordi con latri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione;

·        Uso di denominazioni e stemmi delle FFAA: uso esclusivo di stemmi, emblemi, denominazione, etc. delle 4 FFAA. Il Ministero della Difesa anche attraverso Difesa Servizi SpA può autorizzare il loro uso. L'uso non autorizzato, se non per finalità amatoriale (collezionisti, ad esempio), a fine di lucro comporta sanzioni. una sanzione da 1000 a 5000 euro;

·        Crisi occupazionale: 10 mln. di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione;

·        Interventi prima casa;

·        Accise energia elettrica: proroga al 2010 della possibilità per determinate Province di procedere con la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica;

·        Banche popolari: proroga al 31.10.2010 della data concessa per l'alienazione delle azioni eccedenti a quanto concesso nella partecipazione al capitale sociale di Banche Popolari;

·        Comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma: vengono esclusi dal patto di stabilità interno per un importo complessivo sino a 15 mln. di euro per permettere interventi di carattere sociale, di sicurezza pubblica, di investimento;

·        Comparto Sicurezza-difesa (specialità della funzione e del ruolo): 100 mln. di euro a decorrere dal 2010;

·        CNR, ENEA e tecnologie avanzate:15 mln. di euro per l’anno 2010, 15 mln. di euro per l’anno 2011 e 20 mln. di euro per l’anno 2012 per il Consiglio nazionale delle ricerche e per l'ENEA al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della Provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, attraverso l’incentivazione di progetti coordinati da questi due Enti, in materia di tecnologie avanzate per l’efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in ltaly agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici;

·        Invitalia: é autorizzata la possibilità di rinegoziare - nei limiti delle risorse pari a 1 mln. di euro per il 2010 - i mutui accesi dall'Ente al 31.12.08 (a legge vigente è il 31.12.2004);

·        Diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

·        Forze Armate e Guardia di Finanza: convenzioni/contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

·        Agricoltura e aree svantaggiate;

·        Imprenditoria giovanile;

·        Disposizioni contro la mafia: beni sequestrati;

·        Sostegno all’agricoltura attraverso interventi vari, e tra questi: specificità delle produzioni agricole tipiche e sostegno al Made in Italy, con il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo;

·        Orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice: per coloro già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l’anno 2010 pari a 5 mln. di euro;

·        Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili;    

·        Editoria: contributi a testate giornalistiche

·        Sanità: attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012); Servizio Sanitario Nazionale e Regioni; finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sanità penitenziaria; concessione di anticipazioni alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia (con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato); mobilità sanitaria interregionale e internazionale; interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico; vincoli alla spesa per il personale degli Enti del Servizio sanitario nazionale; programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato/determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale; provvedimenti che la Regione deve adottare in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria (Piano di rientro, nomina Commissari ad acta); attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti; al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, divieto di intraprendere/proseguire azioni esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni (pignoramenti);

·        Patto di stabilità interno, attuazione del federalismo fiscale, conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà;

·        Costituzione della Banca del Mezzogiorno SpA;

·        Consiglieri Comunali ed Assessori: diminuzione del numero;

·        Proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro;

·        Sistema penitenziario: costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di quelle esistenti;

·        Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

·        Rassegnazione risorse (anche derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato): gratuità parziale dei libri di testi scolastici (130 mln. di euro per il 2010); interventi in agricoltura e Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (100 mln. di euro per ciascun anno del triennio 210-2112); incremento dela dotazione finanziaria del Fondo per il finanziameno ordinario delle università (400 mln. per il 2010); sostegno alle scuole non statai (130 mln. di euro per il 210); sostegno all'autotrasporto (400 mln. di euro per il 2010); stipula di Convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (370 mln. di euro per il 2010); interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale, di riequilibrio socio-economico, di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli EELL danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari, per Enti Locali, funzionalità del sistema giustizia (181 mln. di euro per il 2010, 113 mln. di euro per il 2011, 60 mln. di euro per il 2012). Per un totale complessivo di 2.214 mln. di euro per il 2010, 213 mln. di euro per il 2011 e di 160 mln. di euro per il 2012.

 

 

 

Ciascun comma inserito alla Camera è in grassetto, preceduto dalla parola: Aggiuntivo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2010 - Copertura finanziaria - Art. 1, cc, 1-2 (in milioni di euro)

2010

2010

2011

2012

2011

2012

63.000

Saldo netto da finanziare in termini di competenza.

286.000

Livello massimo ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza.

54.300

Saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale.

 

49.000

Bilancio program.tico

Saldo netto da finanziare.

41.400

Saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale.

 

38.000

Bilancio program.tico,

Saldo netto da finanziare.

 

253.000

Livello massimo ricorso al mercato finanziario.

 

248.000

Bilancio program.tico,

Livello massimo di ricorso al mercato finanziario.

250.000

Livello massimo ricorso al mercato finanziario.

 

247.000

Bilancio program.tico,

Livello massimo di ricorso al mercato finanziario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO FINANZIARIA 2010

II lettura approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Risultati differenziali).

Identico. 1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 mln. di euro, al netto di 4.684 mln. di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 mln. di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 mln. di euro per l'anno finanziario 2010.

  2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 mln. di euro e in 41.400 mln. di euro, al netto di 3.520 mln. di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 mln. di euro e in 250.000 mln. di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 mln. di euro e in 38.000 mln. di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 mln. di euro e in 247.000 mln. di euro.

 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai cc. 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati[1].

 

Art. 2.

(Disposizioni diverse).

   Sistema previdenziale: cc. 1 e 2

 Identico. 1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'art. 37, c. 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'art. 59, c. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 mln. di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS)[2];

          b) in 75,05 mln. di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani[3].

Identico. 2. Conseguentemente a quanto previsto dal c. 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 mln. di euro per le gestioni di cui al c. 1, lettera a), e in 4.477,88 mln. di euro per le gestioni di cui al c. 1, lettera b).

Identico. 3. I medesimi importi complessivi di cui ai cc. 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al c. 1, lettera a), della somma di 836,97 mln. di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 mln. di euro e di 63,06 mln. di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Identico. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 mln. di euro per l'esercizio 2008 e in 200 mln. di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate[4]:

           a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 mln. di euro;

 b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 mln. di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Identico. 5. Il c. 3 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi Provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al c. 2, dell'art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato[5].

Aggiunto.  6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'art. 1, c. 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009[6], senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a 20 punti percentuali dell'acconto dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo art. 1, c. 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni[7].

Aggiunto. 7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Aggiunto. 8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445[8].

Identico. 9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.[9]

Identico. 10. All'art. 1, c. 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni[10]:

           a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

 b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»; 

 c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

Identico. 11. All'art. 1, c. 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi»[11].

12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11[12], sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'art. 28, il c. 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al c. 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 1, c. 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente art., deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

              b) all'art. 29[13], dopo il c. 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al c. 2-bis dell'art. 28».[14]

Identico. 13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'art. 48, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'art. 2, c. 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 mln. di euro per l'anno 2010, 370 mln. di euro per l'anno 2011 e 585 mln. di euro a decorrere dall'anno 2012[15].

Identico. 14. In relazione a quanto previsto al c. 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 mln. di euro per l'anno 2010, 201 mln. di euro per l'anno 2011 e 307 mln. di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 mln. di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195[16].

Identico. 15. Le somme di cui ai cc. 10 e 11, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, c. 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Identico. 16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, c. 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, c. 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato di cui al c. 13 del presente art.. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente[17].

 Identico. 17. Fermo restando quanto previsto al c. 16, per gli Enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'art. 9, c. 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[18].

Identico. 18. In aggiunta alle risorse previste dai cc. da 13 a 16 del presente art., le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, cc. 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133[19].

Identico. 1. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al c. 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai cc. da 13 a 20 del presente art..

Identico. 20. Al termine della fase di cui al c. 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012[20].

Identico. 21. Per l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un Tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla Regione ai sensi dell'art. 1, c. 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1o gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 mln. di euro.[21]

Identico. 22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'art. 3, cc. 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012[22].

23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1, c. 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni[23], con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 mln. di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Aggiuntivo. 24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai cc. 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[24], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei cc. da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Identico. 25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 mln. di euro.

Identico. 26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'art. 57 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

Identico. 27.  Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 mln. di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

Identico. 28. Le Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al c. 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente c., in via convenzionale ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

Identico. 29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi [della Difesa] di cui al c. 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo c. è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

Identico. 30. Le disposizioni contenute nel c. 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

Identico. 31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al c. 28, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al c. 28 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.

Identico. 32 La società di cui al c. 27 [Difesa Servizi SpA: cc. 32-36[25]], che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

Identico. 33. La società di cui al c. 27, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'art. 26, c. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Identico. 34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al c. 27. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del Codice Civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente c. lo statuto prevede:

           a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

 b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero Consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

 c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

           d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

           e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

           f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

Identico. 35. Gli utili netti della società di cui al c. 27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

Identico. 36. La pubblicazione del decreto di cui al c. 34 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei cc. 27 e da 32 a 35 del presente art., in deroga a quanto previsto dal c. 9 dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso art..

Identico. 37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266[26], una quota di 10 mln. di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

Aggiuntivo. 38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691[27], convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal c. 37 del presente art..

Identico. 39. All'art. 13, c. 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche[28]:

 a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1o settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di politiche abitative».

Identico. 40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al c. 153 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni[29].

Identico. 41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al c. 2 dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato art. 30, c. 2.[30].

 Identico. 42. Per i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39[31], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 mln. di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli Enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, c. 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Identico. 43. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, c. 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 mln. di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Identico. 44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle Regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della Provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 mln. di euro per l'anno 2010, 15 mln. di euro per l'anno 2011 e 20 mln. di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.

Identico. 45. All'art. 2, c. 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 mln. di euro per l'anno 2010».[32]

  Identico. 46. È autorizzata la spesa di 4 mln. di euro per l'anno 2010 e di 2 mln. di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.

Identico. 47. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'art. 1, c. 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità[33].

Identica, (con raddoppio del finanziamento).  48. Per l'anno 2010 al Fondo di cui all'art. 13, c. 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[34], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 mln. di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 3, c. 7, della presente legge.

Identico. 49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al c. 2 dell'art. 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'art. 1-ter, c. 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 mln. di euro.[35]

Identico. 50. All'art. 1, c. 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il c. 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato[36].

Identico. 51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009 [calamità naturali al Nord], il Fondo per la protezione civile, di cui all'art. 6, c. 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 mln. di euro per l'anno 2010.

Identico. 52. All'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni[37]:

          a) dopo il c. 2, sono inseriti i seguenti:

Identico. «2-bis. I beni [sottratti alla criminalità organizzata] di cui al c. 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'art. 2-decies, sono destinati alla vendita»;

Aggiuntivo. 2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al c. 2-bis.

Aggiuntivo. 2-quater. Gli Enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del c. 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400[38], e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al c. 2-bis ai sensi del c. 4»;

Identica. b) il c. 4 è sostituito dal seguente:

 «4. Alla vendita dei beni di cui al c. 2-bis e alle operazioni di cui al c. 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al c. 1 dell'art. 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al Prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

Identica. c) dopo il c. 5 è inserito il seguente:

 «5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al c. 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50%, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

Aggiuntivo. 53. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266[39], come rifinanziato dall'art. 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 mln. di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

 Aggiuntivo. 54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009[40], alle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009[41], e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009[42], di attuazione del citato art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino ad euro 120 mln. per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 mln. di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'art. 15, c. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102[43], e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Aggiuntivo. 55. Per le necessità del settore agricolo il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua i programmi da sostenere e destina 100 mln. di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, c. 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[44], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Aggiuntivo56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006[45], nonché del Regolamento (CE) n. 13669/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'art. 5, c. 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154[46], di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1, c. 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[47].

Identico. 57. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 mln. di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

Identico. 58. L'autorizzazione di spesa [filiera delle carni] di cui all'art. 5, c. 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 mln. di euro per il 2010 e di 0,9 mln. di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 mln. di euro per l'anno 2012[48].

Identico. 59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 mln. di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 4, c. 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefìci fiscali di cui all'art. 2, cc. 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.

 Identico. 60. Il c. 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

 «556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 mln. di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 mln. di euro per l'anno 2010».

Identico. 61. L'art. 20, c. 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il c. 460 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.[49]

Aggiuntivo. 62. In attuazione dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[50], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.

 Aggiuntivo. 63. L'importo di ciascuna annualità di cui all'art. 2, c. 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[51], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, c. 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[52], e 148, c. 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[53], che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 mln. di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.

 Identico. 64. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-bis, c. 5-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 mln. di euro per l'anno 2010 e di 0,1 mln. di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'art. 22-bis, c. 1, del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.[54]

Identico. 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, c. 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 mln. di euro a decorrere dall'anno 2010.[55]

Aggiuntivo. 66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai cc. da 57 a 95.

Aggiuntivo. 67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 mln. di euro e di 419 mln. di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 mln. di euro per l'anno 2010 e a 106.884 mln. di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 mln. di euro annui di cui all'art. 22, c. 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102[56], nonché dell'importo di 466 mln. di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai cc. 13 e 14 del presente art. e dall'art. 1, c. 4, lettera a), della citata Intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 mln. di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'art. 22, c. 6, del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 mln. di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'art. 2, c. 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8%.

Aggiuntivo. 68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

          a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, c. 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56[57], il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al c. 6 dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388[58], in essere presso le tesorerie Provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 77-quater, cc. da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[59], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97% delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le Regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98%; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

          c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3% e del 2% delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le Regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97% e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98% ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

          d) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

          e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni per gli esercizi successivi;

          f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione e Provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, c. 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[60], e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'art. 18, c. 7[61], dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Aggiuntivo. 69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20[62] della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'art. 1, c. 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 mld. di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di Accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle Regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di Accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 mld. di euro.

Aggiuntivo. 70. Per consentire alle Regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'art. 11 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 79, c. 1-sexies, lettera c)[63], del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiuntivo. 71. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, c. 565 [Ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale], della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente c., le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis (ricerca sanitaria) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. [Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.]

Aggiuntivo. 72. Gli Enti destinatari delle disposizioni di cui al c. 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

          a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'art. 1, cc. 189[64], 191[65] e 194[66], della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

          b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

Aggiuntivo. 73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai cc. 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa [Stato-Regioni] 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La Regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

Aggiuntivo 74. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'art. 17, cc. da 10 a 13 [assunzioni/stabilizzazioni dei contratti di lavoro], del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, [recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini] convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai cc. 61, 62 e 63 del presente art..

Aggiuntivo 75. Per le Regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai cc. da 66 a 81.

Aggiuntivo 76. All'art. 1, c. 174 (Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto periodo:

              1) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;

              2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del Commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la Regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto» [nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive];

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la Regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».

Aggiuntivo 77. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5%, ancorché coperto dalla Regione, ovvero il livello inferiore al 5% qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della Regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la Regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'art. 1, c. 180 [Ricognizione da parte della Regione delle cause di inefficienza], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

Aggiuntivo 78. Il piano di rientro, approvato dalla Regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, c. 2, della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di 30 e di 45 giorni dalla data di approvazione da parte della Regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.

 Aggiuntivo 79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, decorsi i termini di cui al c. 68, accerta l'adeguatezza del piano [di rientro] presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la Regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione[67], nomina il Presidente della Regione Commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi 30 giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del Presidente quale Commissario ad acta:

          a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'art. 1, c. 174 [Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'Assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

          b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del Commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal c. 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato art. 1, c. 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Aggiuntivo. 80. Per la Regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'art. 1, c. 174 [Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, c. 796 [Finanziamento al SSN e istituzione di un Fondo transitorio destinato alle Regioni con elevato disavanzo. Condizioni per l'accesso a tale fondo], lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[68], in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

Aggiuntivo.  81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla Piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'art. 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

Aggiuntivo. 82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40% a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'art. 1, c. 2[69], del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 2 e 3[70], del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e all'art. 6-bis, cc. 1 e 2[71], del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 [Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Aggiuntivo. 83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al c. 71 emerga l'inadempienza della Regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, c. 2, della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di 10 e di 20 giorni dalla richiesta, diffida la Regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'art. 12 e all'art. 9 della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, in attuazione dell'art. 120 (vedi nota 37) della Costituzione nomina il Presidente della Regione quale Commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il Commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il Commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del Commissario:

          a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'art. 1, c. 174 [Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al c. 69, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'Assessorato regionale competente;

          b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal c. 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'art. 1, c. 174 [Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.

Aggiuntivo. 84. Qualora il Presidente della Regione, nominato Commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano [di rientro] ai sensi dei cc. 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120 (vedi nota 37) della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, sentita la Regione interessata, nomina uno o più Commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

Aggiuntivo. 85. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 [nomina dei Commissari ad acta per le Regioni inadempienti], c. 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo[72], del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 [Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale], convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente art..

Aggiuntivo. 86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal c. 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del c. 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'art. 1, c. 174 [Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.

Aggiuntivo. 87. Le disposizioni di cui ai cc. 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle Regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

Aggiuntivo. 88. Per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la Regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente art.. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definiti nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 174 [Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, e ai cc. da 70 a 76 del presente art..

Aggiuntivo. 89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, c. 180 [Ricognizione da parte della Regione delle cause di inefficienza], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di 12 mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 [saggio degli interessi legali] del Codice Civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

Aggiuntivo. 90. Le Regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009[73], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

Aggiuntivo. 91. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle Regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 1, c. 180 [Ricognizione da parte della Regione delle cause di inefficienza], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

          a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

          b) si applicano, secondo le procedure previste dall'art. 1, c. 174 [Provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, le disposizioni di cui al c. 76 del presente art., in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 796 [Finanziamento al SSN e istituzione di un Fondo transitorio destinato alle Regioni con elevato disavanzo. Condizioni per l'accesso a tale fondo], lettera b), sesto periodo[74], della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Aggiuntivo. 92. Per le Regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai cc. da 83 a 87.

Aggiuntivo. 83. Le Regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, c. 180 [Ricognizione da parte della Regione delle cause di inefficienza], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, c. 2, della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di 15 e di 30 giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato Accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni.

 Aggiuntivo. 94. La sottoscrizione dell'Accordo di cui al c. 83 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80% a seguito della sottoscrizione dell'Accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'art. 1, c. 2[75], del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 [Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali], convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'art. 6-bis, cc. 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Aggiuntivo. 95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

Aggiuntivo. 96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'art. 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

Aggiuntivo. 97. Le Regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un Accordo ai sensi dell'art. 1, c. 180 [Ricognizione da parte della Regione delle cause di inefficienza], della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione interessata.

Aggiuntivo. 98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 mln. di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della Regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a 30 anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la Regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 796, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Aggiuntivo. 99. Le disposizioni recate dal c. 1, lettere a) e b), e dal c. 4 dell'art. 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39[76], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

Aggiuntivo. 100. All'art. 1, c. 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»[77].

Aggiuntivo. 101. Al c. 8-bis dell'art. 66 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'art. 37, c. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

Aggiuntivo. 102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, c. 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 400 mln. di euro per l'anno 2010[78].

Aggiuntivo. 103. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, c. 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 [Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali], bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

          a) art. 65 [assegni ai nuclei famigliari con almeno 3 figli minori] della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

          b) articoli 33, 74 e 75 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, [Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53] e successive modificazioni;

          c) art. 39 [Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap] della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

          d) art. 3, c. 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[79].

Aggiuntivo. 104. In applicazione di quanto disposto dal c. 93, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, c. 8[80], della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.

Aggiuntivo. 105. All'art. 51, c. 1[81], del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «,nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».

Aggiuntivo. 106. Le disposizioni recate dai cc. da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Aggiuntivo. 107. A decorrere dal 1o gennaio 2010 al citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sono abrogati la lettera d)[82] del c. 2 dell'art. 69, la lettera b) del c. 1 e il c. 2 dell'art. 75[83], nonché l'art. 78[84];

          b) all'art. 69, c. 2, lettera b)[85], sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

          c) all'art. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al c. 1 [1. La Regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge Provinciale costituiscono tributi propri»;

              2) dopo il c. 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Le Province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;

          d) l'art. 74 [La Regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.] è sostituito dal seguente:

          «Art. 74. - 1. La Regione e le Province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;

          e) la lettera e) del c. 1 [e) i 4/10 dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53% alla Provincia di Bolzano e del 47% alla Provincia di Trento] dell'art. 75 è sostituita dalla seguente:

          «e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

          f) la lettera f) [f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province] del c. 1 dell'art. 75, è sostituita dalla seguente:

          «f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;

          g) dopo l'art. 75 è inserito il seguente:

      «Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla Regione e alle Province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e Provinciale e affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della Regione e delle rispettive province.

      2. La determinazione delle quote di cui al c. 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e Provinciale.

      3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'art. 107 [Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio Provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui 3 in rappresentanza dello Stato e 3 della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano], i gettiti di spettanza Provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al c. 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o Provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;

          h) l'art. 79 [L'art. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.] è sostituito dal seguente:

      «Art. 79. - 1. La Regione e le Province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

          a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

          b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;

          c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 mln. di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna Provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 mln. di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 mln. di euro complessivi;

          d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al c. 3.

      2. Le misure di cui al c. 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 [Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due province. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio Provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.] e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al c. 1.

      3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la Regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle Aziende sanitarie, alle Università non statali di cui all'art. 17, c. 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127[86], alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri Enti od Organismi a ordinamento regionale o Provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente art. e dalle relative norme di attuazione. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente c. ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

      4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente art.. La Regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 [Funzioni della Regione] e 5 [materie sulle quali la Regione emana norme legislative]»;

          i) dopo il c. 1 dell'art. 80 [Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia di finanza locale.] sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge Provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

      1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;

          l) l'art. 82 [La Regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori. A tal fine la giunta regionale e le giunte Provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute.] è sostituito dal seguente:

      «Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;

          m) all'art. 83 [La Regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.], è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

Aggiuntivo. 108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69 [finanza delle Regioni], 70 [È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.] e 75 [Sono attribuite alle province alcune quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori Provinciali.] del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, sono riversate, dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22[87] del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province Autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria Provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previa intesa con la Regione e le province autonome.

Aggiuntivo. 109. A decorrere dal 1o gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5[88] e 6[89] della legge 30 novembre 1989, n. 386 [Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.]; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, c. 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

Aggiuntivo. 110. A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo di cui all'art. 334 [1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 10,5%, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, recante Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.] del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva Provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato art. 334 del Codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola Provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457[90], per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Aggiuntivo. 111. In applicazione dell'art. 75-bis del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal c. 97, lettera g), del presente art., l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione Provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Aggiuntivo. 112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 mln. di euro annui per ciascuna Provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

Aggiuntivo. 113. Il rimborso dovuto alla Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 [Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano.], per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 mln. di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 mln. di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Aggiuntivo. 114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'art. 78 [1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. 2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia.] del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

Aggiuntivo. 115. Alle Comunità costituite nella Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'art. 74, c. 1 [Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.], del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Aggiuntivo. 116. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

Aggiuntivo. 117. Secondo quanto previsto dall'art. 79, c. 1, lettera c), del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due Province Autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 mln. di euro.

Aggiuntivo. 118. Ai fini dell'attuazione del c. 107 è istituito un Organismo di indirizzo composto da:

          a) 2 rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

          b) 1 rappresentante del Ministro per i rapporti con le Regioni;

          c) 1 rappresentante del Ministro dell'interno;

          d) 1 rappresentante della Provincia Autonoma di Trento;

          e) 1 rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano;

          f) 1 rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario di cui al c. 107.

Aggiuntivo. 119. L'organismo di indirizzo di cui al c. 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al c. 107.

Aggiuntivo. 120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle Regioni a statuto ordinario di cui al c. 107 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

          a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al c. 107, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

          b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

          c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

          d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al c. 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;

          e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di indirizzo di cui al c. 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

          f) determinare le tipologie dei progetti di cui al c. 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

          g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

          h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

          i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

          l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al c. 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

Aggiuntivo. 121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al c. 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Aggiuntivo. 122. Nel rispetto dell'art. 33[91] della Costituzione e dei princìpi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 [materie e limiti entro cui la Regione o la Provincia possono emanare norme legislative. Le potestà amministrative che erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.] e 17 del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima Provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 79 del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dalla presente legge.

 Aggiuntivo. 123. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 79 del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al Servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio Provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio Provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

Aggiuntivo. 124. Sono delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei princìpi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle Province Autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 79 del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.

Aggiuntivo. 125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai cc. 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 79 del citato Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.

Aggiuntivo. 126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei cc. da 96 a 115 affluiscono al fondo di cui al c. 240, con le medesime modalità ivi previste.

Aggiuntivo. 127. Lo stanziamento di cui all'art. 1, c. 4[92], del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'art. 2, c. 8 [In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 mln. di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.], del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:

          a) per l'anno 2008 di 156 mln. di euro;

          b) dall'anno 2009 di 760 mln. di euro annui.

Aggiuntivo. 128. Il terzo periodo [In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.] del c. 4 dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

Aggiuntivo. 129. Le disponibilità del fondo [Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione, per l’anno 2009, di 400 mln. di euro.] di cui all'art. 7-quinquies, c. 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'art. 1, c. 5 [La dotazione del Fondo è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 mln. di euro.], del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 mln. di euro per l'anno 2010, di 1.379 mln. di euro per l'anno 2011, di 2.560 mln. di euro per l'anno 2012 e di 760 mln. di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale[93], istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 18, c. 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 mln. di euro per l'anno 2010.

Aggiuntivo. 130. Il c. 2[94] dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al c. 1 e comunque nei limiti di 200 mln. di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai cc. 8 [Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, (....), possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restanto il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1], secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, c. 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, c. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, c. 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

Aggiuntivo. 131. Dopo il c. 2-bis dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

      «2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'art. 19, c. 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».

 Aggiuntivo. 132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Aggiuntivo. 133. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del c. 122. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 mln. di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Aggiuntivo. 134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'art. 8, c. 2 [La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti.], e dall'art. 25, c. 9 [Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti], della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'art. 19, c. 1 [In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.], del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato art. 8, c. 2, e dal citato art. 25, c. 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Aggiuntivo. 135. Il beneficio di cui al c. 124 è concesso a domanda nei limiti di 120 mln. di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del c. 124 e del presente comma.

Aggiuntivo. 136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai cc. 10-bis [trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità], 11 [trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione], 13 [iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti e sostegno al reddito], 14 [interventi per il sostegno all'occupazione], 15 [rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività] e 16 [Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura] dell'art. 19 [Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione di ammortizzatori in deroga], del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al c. 10-bis del medesimo art. 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro»[95].

Aggiuntivo. 137. L'intervento di cui all'art. 19, c. 12[96], del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 mln. di euro.

Aggiuntivo. 138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al c. 130, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici Accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, c. 36 [nel limite complessivo di spesa di 600 mln. di euro per l’anno 2009 a carico del Fondo per l’occupazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali], della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'art. 19, c. 9 [Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.], del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Aggiuntivo. 139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 8, c. 3 [L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento], del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'art. 16, c. 1 [Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità], della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato art. 16, c. 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'art. 2, c. 26 [i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; gli incaricati alla vendita a domicilio], della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, c. 212 [soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo], della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

Aggiuntivo. 140. Gli oneri derivanti dai cc. da 126 a 129 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009[97], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'art. 1, cc. 2 e 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Aggiuntivo. 141. All'art. 19[98] del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il c. 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;

          b) al c. 7:

            1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»[ I Fondi interprofessionali per la formazione continua [....], e i Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro (....).];

            2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'art. 12 [Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito] del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al c. 4 del presente art., per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».

 Aggiuntivo. 142. All'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al c. 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, c. 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

          b) dopo il c. 5 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'art. 8, c. 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai cc. 3 e 4 del presente art.. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato art. 8, c. 2, della legge n. 223 del 1991».

Aggiuntivo. 143. Il c. 46 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'art. 20, c. 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;

          b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

Aggiuntivo. 144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai cc. 135 e 136, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della concessione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 mln. di euro per l'anno 2010.

      145. Alle Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al c. 134 del presente art.:

          a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a 2 anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

          b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra 1 e 2 anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

          c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a 12 mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Aggiuntivo. 146. Gli incentivi di cui al c. 135 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'art. 7 [Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti] del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

Aggiuntivo. 147. La gestione delle misure di cui ai cc. da 134 a 136 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti cc. da 134 a 136, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.

Aggiuntivo. 148. All'art. 70 [Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale] del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del c. 1 [b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti], dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «,anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

          b) la lettera e) del c. 1 [e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici] è sostituita dalla seguente:

              «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

          c) alla lettera g) del c. 1 [g) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi], le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

          d) alla lettera h-bis) del c. 1 [h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati], dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

          e) dopo la lettera h-bis) del c. 1 è aggiunta la seguente:

              «h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

          f) al c. 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

          g) al c. 1-bis [In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito], le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

Aggiuntivo. 149. Dopo il c. 2-bis dell'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:

          «2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

Aggiuntivo. 150. Con effetto dal 1o gennaio 2010 ai trattamenti di cui all'art. 9 [Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione. Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia.] della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 27 [Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427[99], e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati], della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Aggiuntivo. 151. In via sperimentale per l'anno 2010, nei limiti di 12 mln. di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 [Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale], e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'art. 19, c. 1 [In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione], del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'art. 9 [Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione (....).Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia.] della legge 6 agosto 1975, n. 427 [Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini], e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, c. 4-bis [Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative], della citata legge n. 223 del 1991 [Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro]. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Aggiuntivo. 152. All'art. 9-bis, c. 5[100], ultimo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 [Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini], dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

 Aggiuntivo. 153. L'art. 63[101] del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso art., ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Aggiuntivo. 154. All'art. 118, c. 16[102], della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché di 80 mln. di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «e di 100 mln. di euro per l'anno 2010, di cui il 20% destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 [contratto di apprendistato non superiore a 3 anni per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni] e 50 [Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore (Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)), i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni] del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Aggiuntivo. 155. Dopo il c. 1 dell'art. 53 [lavoratori assunti con contratto di apprendistato, incentivazioni economiche e adempimenti previdenziali del datore di lavoro] del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

      «1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

Aggiuntivo. 156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[103], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'art. 4, c. 3 [Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.], dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 mln. di euro» è inserita la seguente: «annui»;

          b) all'art. 5, c. 1 [Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste (dal decreto-legge n. 93/2008, art. 2, c. 1, c) - 1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale: c. in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.). Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva [....] del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008], le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Aggiuntivo. 157. Ai fini dell'applicazione del c. 146, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.

Aggiuntivo. 158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lettera a)[104], del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 mln. di euro per l'anno 2010.

Aggiuntivo. 159. Al c. 2 [L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica (quanto previsto: Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.)] dell'art. 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».

Aggiuntivo. [copertura finanziaria di commi] 160. Agli oneri derivanti dai cc. da 120 a 147, pari a 1.125 mln. di euro per l'anno 2010, a 259 mln. di euro per l'anno 2011 e a 5 mln. di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 mln. di euro per l'anno 2010, ai sensi dei cc. 148 e 149, quanto a 975 mln. di euro per l'anno 2010, a 259 mln. di euro per l'anno 2011 e a 5 mln. di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'art. 7-quinquies, c. 1 [Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione, per l’anno 2009, di 400 milioni di euro.], del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'art. 1, c. 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

Aggiuntivo. 161. Le disposizioni dei cc. da 152 a 172 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

 Aggiuntivo.     162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei cc. da 155 a 172 mirano:

          a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

          b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

          c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

Aggiuntivo. 163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai cc. da 151 a 172, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.

Aggiuntivo. 164. L'attuazione delle operazioni di cui ai c. da 155 a 161 e da 168 a 172 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'art. 88[105], paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Aggiuntivo. 165. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'art. 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di 15 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno 5 espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno 1 espressione dell'imprenditorialità giovanile e 1 della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

Aggiuntivo. 166. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal c. 159. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

Aggiuntivo. 167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 6-ter [Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d’Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno". E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.] del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.

Aggiuntivo. 168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.

Aggiuntivo. 169. La Banca opera con la rete di cui al c. 158 per almeno 5 anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può: